Tassa di soggiorno a Roma Capitale: domande & risposte

FAQ elaborate dal dott. Massimo Scarpetta
esperto di organizzazione e amministrativo & membro della Consulta Nazionale CNEC,
validate in data 10/07/2024 dalla Direzione Entrate Tributarie del Comune di Roma

Ospiti residenti Comune di Roma. Come gestire la tassa di soggiorno quando un ospite risulta, dal documento di identità, residente fuori Roma, ma ci comunica durante il check-in di vivere a Roma? O viceversa: dal documento di identità residente fuori Roma, ma l’ospite comunica di essere residente a ROMA? Fa fede il documento di identità?

Il documento di identità in corso di validità certifica l’identità della persona e non la residenza. In simili situazioni il titolare della struttura potrà solamente richiedere una dichiarazione all’ospite redatta e sottoscritta secondo lo schema della dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero di atto notorio e dunque nel primo caso il soggetto passivo dovrà rilasciare dichiarazione come sopra indicato con la nuova residenza e di conseguenza  chiedere l’esonero dal pagamento del contributo di soggiorno; nel secondo caso, dichiarare la sua nuova residenza e contestualmente corrispondere il pagamento del contributo di soggiorno. Tutta la documentazione deve essere conservata per 5 anni.

Il concetto di «coloro che assistono persone ricoverate in ragione di un accompagnatore per paziente» è chiaro. Ma quanto si legge «soggetti che necessitano di cure» cosa si intende. Chi sono? Hanno diritto a un accompagnatore?

Sono tutti coloro che si recano a Roma per motivi sanitari, quali ad esempio day hospital, ricoveri, visite mediche specialistiche, etc. Tali soggetti hanno diritto all’esenzione. A differenza di coloro che assistono persone ricoverate, se accompagnati, l’accompagnatore NON ha diritto all’esenzione.

L’esenzione per i soggetti che necessitano di cure è valida solo per le giornate di visita/ricovero o anche per il giorno di viaggio?

L’esenzione è valida per il periodo di permanenza necessario richiesto per espletare l’iter delle visite/ricovero, documentati. Dunque, se un soggetto deve essere ricoverato alle 9:00 del mattino e arriva da Palermo, è chiaro che il giorno prima dovrà alloggiare a Roma. Dunque, è valida l’esenzione per il pernottamento.

La Dichiarazione Annuale relativa al contributo di soggiorno (ex Modello 21) va presentata attraverso GECOS il portale del Comune di Roma sempre entro il 30 giugno di ogni anno?

Il Decreto Ministero Economia e Finanze del 29 aprile 2022, pubblicato in G.U. n.110 del 12/05/2022, ha approvato il nuovo modello di dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno. La Dichiarazione Annuale NON deve essere più presentata a Roma Capitale, tramite la piattaforma GECOS, ma esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Sono intesi come «ospiti fissi» sacerdoti, studenti, maestre o lavoratori per i quali viene effettuato un contratto e che pagano una tariffa fissa. A loro applichiamo l’imposta di soggiorno per 10 giorni ogni 365 giorni e non per anno solare. - REGISTRAZIONE SUL PORTALE GECOS. Quando viene emesso lo scontrino si registra il pagamento dell’imposta di soggiorno e si allega il contratto: la data di check-in corrisponde al giorno di emissione dello scontrino e la data di check-out, non potendo superare la data di registrazione, corrisponde solitamente a quella di fine mese, anche se l’ospite si fermerà per più mesi. Nei mesi successivi non si registra più nulla. È corretto?

Le categorie citate afferiscono a tipologie di esenzioni differenti. Gli studenti, a norma del regolamento, pernottano in città per frequentare corsi di studio che siano attestati nelle caratteristiche e durata dalla rispettive università o enti di formazione per periodi contrattualmente prefissati. I lavoratori pernottano in città per ragioni dovute al loro lavoro, dichiarate e documentabili da una autocertificazione (DPR 445/2000). I sacerdoti, come i turisti, non rientrano nelle casistiche di esenzione; pertanto, potrebbero ricadere, in questo caso, nella tipologia «notti consecutive eccedenti il limite di 10». Nelle dichiarazioni trimestrali le tre tipologie devono essere ben distinte. Detto questo, l’applicazione dei 10 pernottamenti complessivi fa riferimento all’anno SOLARE (inteso dal 01 gennaio al 31 dicembre) e non a 365 giorni (questo non è corretto). Riguardo la registrazione fiscale, è bene confrontarsi con il fiscalista di riferimento. Ai fini del contributo di soggiorno, una volta fiscalizzate le 10 notti, vanno imputate nel mese della fiscalizzazione e non deve essere più emesso nulla.

GESTIONE OSPITI DI PASSAGGIO. A tutti gli ospiti vengono fatti pagare al massimo 10 giorni, anche se non continuativi. - REGISTRAZIONE SUL PORTALE GECOS. Nel caso un ospite soggiorni per più di 10 giorni, anche in maniera saltuaria occorre calcolare i giorni che eccedono il limite dei 10 e registrarli nel range di soggiorno come notti consecutive che eccedono il limite di 10?

Non è corretto. Gli ospiti che pernottano in città, anche in modo non continuativo, per periodi prolungati di tempo NON hanno diritto al pagamento del contributo di massimo 10 notti.
Hanno diritto all’esenzione per pernottamento superiori a 10 notti, anche non consecutive, solo gli studenti, previo contratto di ospitalità e lavoratori (sempre che siano in grado di dichiarare e documentare i motivi di lavoro). Tutte le altre tipologie di ospiti per poter usufruire dell’esenzione deve assicurare 10 notti consecutive che verranno corrisposte alla tariffa indicata. Le ulteriori notti consecutive saranno esenti. Solo in questo caso, su GECOS va registrata l’esenzione come «NOTTI CONSECUTIVE ECCEDENTI IL LIMITE DI 10 (O DI 5)».

GESTIONE OSPITI RESIDENTI Abbiamo alcuni ospiti che sono residenti a Roma e quindi sono esenti. REGISTRAZIONE SUL PORTALE GECOS Ogni mese calcoliamo i giorni esenti e aggiungiamo nel range di soggiorno mensile i giorni di esenzione, allegando i documenti dei residenti e i contratti: il calcolo dei giorni deve essere eseguito tutti i mesi in cui soggiornano, oppure si considerano solo i primi 10 giorni di inizio soggiorno (dato che comunque avrebbero pagato soltanto i primi 10 giorni)?

I dati inseriti in GECOS devono corrispondere esattamente alle comunicazioni fatte sul portale ALLOGGIATI WEB. Tradotto significa che: alla prima registrazione, al momento dell’ingresso in struttura, si andranno a registrare le 10 giornate di pernottamenti pagati e tutto il resto delle giornate sono eccedenze. Nei mesi successivi si riportano solo le giornate eccedenti (sempre in corrispondenza con le comunicazioni fatte ad Alloggiati Web). In via generale tutti i pernotti (tariffati e non) sono da registrare. Ma a seconda della tipologia di registrazione adottata, ossia:
– Registrazione singola o registrazione con emissione della ricevuta Gecos, da una parte;
– Registrazione di tipo range, dall’altra.
Saranno diverse le modalità di registrazione dei pernotti (tariffati e non).
Nelle prime con inserimento delle date di check-in e ceck-out, il numero delle notti totali viene calcolato in automatico dal sistema e pertanto se si tratta di esenzioni per notti superiori a 10 perché consecutivi. In tal caso, il gestore non deve registrare più nulla.
Nelle registrazioni di tipo range, invece, le date non sono di check-in e ceck-out, ma date che delimitano un periodo di riferimento. In tal caso i gestori dovranno registrare tutti tipi di soggiorno (tariffati-esenti-esclusi) quantificando il numero degli gli ospiti e dei i pernotti nelle diverse fattispecie. In altre parole, la registrazione dei pernotti mediante le contabili di tipo GECOS/REGISTRAZIONE SINGOLA, per le quali vengono indicate le date di check-in e di check-out, tiene conto automaticamente delle notti eccedenti le 5 o 10, e non richiede di indicare esplicitamente tali notti come esenti. Mentre la registrazione dei pernotti tramite contabile di tipo RANGE richiede di indicare esplicitamente il numero totale di notti esenti perché eccedenti il limite di 5 o 10 attraverso l’apposita voce di esenzione.

Alcuni mesi ho avuto difficoltà a inviare comunicazione trimestrale in quanto la Legale Rappresentante era in missione. Posso farmi nominare incaricata all’espletamento di questo compito? Se sì, come?

È possibile inserire un nuovo incaricato per la struttura ricettiva: bisogna accedere alla sezione «Gestione profili», richiamare la funzionalità «gestione incaricati». Il sistema presenterà tutti i soggetti associati al Titolare della Struttura ricettiva e da qui è possibile selezionare il profilo del Nuovo Incaricato. Il titolare della struttura ricettiva può delegare il ruolo di incaricato a soggetti differenti. Ovviamente, sarà necessario registrare le deleghe sul portale «GESTIONE DELLE DELEGHE DI ROMA CAPITALE SIGEUD».

Alcuni ospiti si rifiutano di pagare il contributo di soggiorno. Noi facciamo compilare un modulo di rifiuto e lo inviamo via PEC al Comune. Dobbiamo fare altro?

La procedura non è corretta, o meglio non vi esime comunque dal versamento della tassa. Con il cambio da Agente Contabile a Responsabile del Pagamento, non si devono registrare i rifiuti, poiché il contributo per le notti che l’ospite si rifiuta di pagare devono essere corrisposti dal Gestore, con successivo diritto di rivalsa sull’ospite.

Gli ospiti con disabilità grave possono rifiutarsi per motivi di privacy di fornire la documentazione sanitaria oppure l’autocertificazione?

La condizione di disabilità grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92, per ottenere l’esenzione, deve deve essere certificata. La protezione dei dati personali-privacy è preservata, in quanto, nel momento in cui la persona viene riconosciuta «disabile grave», riceve due attestazioni sanitarie identiche di cui una riporta tutti i dati, anche sensibili, l’altra riporta gli omississ su tutti i dati sensibili, e viene rilasciata per poterla esibire su richiesta e necessità, come in questo caso. Diversamente, la persona disabile può rilasciare una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000. In ogni caso, l’esenzione è subordinata al rilascio di attestazione delle condizioni di disabilità grave.

Quando il regolamento, cita nei casi di esenzione per le persone con disabilità grave (art. 5 c.2 lett. i), «…il caregiver…» si intende anche l’accompagnatore? Deve avere un tesserino o altro?

Ai sensi della L. n. 205/2017 si definisce caregiver familiare: la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Questa fattispecie rientra nei casi di esenzioni.
NOTA/ATTENZIONE: è bene, per l’esenzione, fare riferimento solo al caregiver così come definito e non genericamente a chiunque assista e accompagni il disabile, che invece non ha diritto all’esenzione.

Come vengono gestiti i soggiorni a cavallo fra due mensilità? E riguardo le notti a cavallo del trimestre in fase di comunicazione come devono essere gestite?

Bisogna inserire tutte le notti in corrispondenza delle mensilità in cui ricade l’emissione della ricevuta fiscale. Quindi, se si emette ricevuta fiscale al CHECK IN, tutte le notti andranno inserite nel mese di emissione della ricevuta al check in. Al contrario, se si emette ricevuta al CHECK OUT, tutte le notti andranno inserite nel mese emissione della ricevuta al Check out. Per le notti a cavallo del trimestre delle comunicazione (quindi marzo-aprile, giugno-luglio, settembre-ottobre, dicembre-gennaio) vale lo stesso criterio con una eccezione. Se si emette ricevuta al check in ed è nel mese precedente la chiusura del trimestre, prima dell’invio della comunicazione si dovranno indicare nell’apposito spazio le notti successive già fiscalizzate, come notti a cavallo, e il sistema lo consente.

Gecos, sia per le registrazioni singole che per le registrazioni range, consente la registrazione solo al check-out.

Relativamente all’evento “Soggiorni a cavallo di trimestri”, nel corso dello stesso anno solare (esempio: per una coppia di ospiti arrivati il 23/06 e partiti il 03/07, si indicheranno n. 16 notti (8 notti per 2 ospiti) non ancora assoggettati al contributo di soggiorno, ma di competenza del trimestre solare in scadenza. Questa registrazione è necessaria, nel caso di pernottamenti a cavallo di trimestri, se vengono utilizzate contabili GECOS e/o Registrazioni Singole, per le quali vengono indicate le date di check-in e di check-out, poiché il Sistema GECOS imputa tutte le notti al mese della data di check-out, comprese le notti che in realtà sono di competenza del trimestre precedente, in fase di validazione della Comunicazione di questo trimestre (cioè quello precedente al mese della data di check-out) occorre indicare:
– il numero TOTALE degli Ospiti per i quali il contributo di soggiorno sarà riscosso (o, comunque CONSIDERATO, per le notti esenti) nel trimestre successivo, ma di competenza del trimestre solare in scadenza;
– il numero TOTALE delle Notti (pernotti per ospite) non ancora assoggettate (o, comunque CONSIDERATE, per le notti esenti) al contributo di soggiorno, ma di competenza del trimestre solare in scadenza.

Uno studentessa o studente regolarmente contrattualizzato che pernotta in modo non continuativo (ad esempio lascia la struttura in giugno e riprende in settembre) può ritenersi assolto il contributo per anno solare, oppure ogni anno solare dovrà ripagare le 10 notti?

I pernotti soggetti al pagamento del contributo di soggiorno sono 10 complessivi per l’anno solare e non per l’anno/sessione accademica. È importante specificare bene il periodo di permanenza nel contratto di alloggio con eventuali discontinuità.

Per genitori accompagnatori di minori di 18 anni che necessitano di cure, cosa si intende: entrambi i genitori hanno diritto all’esenzione oppure soltanto uno dei due?

L’esenzione è riconosciuta a entrambi i genitori accompagnatori di minori di diciotto anni che necessitano di cure. L’accompagnatore dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante le generalità del paziente e dell’accompagnatore o dei genitori, il luogo di prestazione o di cura e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e/o del ricovero.

Gli accompagnatori che assistono persone ricoverate ai sensi del DPR 445/2000 cosa devono dichiarare?

L’accompagnatore dovrà attestare le generalità del paziente e dell’accompagnatore o dei genitori, il luogo di prestazione o di cura e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e/o del ricovero.

Per quanto riguarda i lavoratori e studenti, cosa si intende per «periodo prolungato di tempo»? Dal mese in su? Almeno 6 mesi? Un anno?

Non è previsto un termine per poter usufruire dell’esenzione, bastano 10 giorni. Per gli studenti si rende comunque necessaria la formalizzazione di un contratto di alloggio; per i lavoratori, le attestazioni del lavoro svolto.

Cosa significa, per l’esenzione studenti, che «i corsi o le università devono essere accreditate presso gli enti territoriali». Dobbiamo controllare la lista sul MIUR? Se lo studente segue un corso presso un ente di formazione o un’università non accreditato non ha diritto all’esenzione?

L’art. 6 comma 2 lettera a) riporta «…omississ…corsi di studio che siano attestati nelle caratteristiche e nella durata dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali …omississ». Il discorso sull’accreditamento non è alle università, bensì agli enti di formazione. Dunque, l’esenzione è riconosciuta solo agli enti accreditati; l’interessato potrà chiedere all’ente di formazione attestazioni sull’accreditamento presso gli enti territoriali. Non è riconosciuta l’esenzione per la partecipazione ai corsi presso enti non accreditati.

Riguardo ai lavoratori, cosa si intende per «ragioni dichiarate e documentabili»? Molti lavoratori non vogliono rilasciare documenti sul loro stato di servizio. Inoltre, i possessori di P.IVA liberi professionisti cosa dovrebbero presentare?

Per beneficiare dell’esenzione il lavoratore è tenuto a fornire documentazione attestante le ragioni del proprio lavoro in città oppure una dichiarazione attestante le circostanze di lavoro in città resa ai sensi del DPR 445/2000. Diversamente, non è possibile usufruire dell’esenzione.
I possessori di partita IVA possono fornire dichiarazione attestante le circostanze di lavoro in città resa ai sensi del DPR 445/2000. Diversamente non è possibile usufruire dell’esenzione.

Le 10 notti possono essere anche «non consecutive» per alcune categorie. Il «non consecutivo» sta a specificare che l’importante è che siano 10 o che devono in qualche modo essere calendarizzate, ad esempio due volte a settimana oppure tre volte al mese?

Sì, esatto. L’importante è che siano 10 notti che non necessariamente vanno calendarizzate, ma devono essere «contrattualmente prefissate». Nel contratto deve essere indicato il soggetto ospitato, la durata del soggiorno ed eventuali discontinuità di soggiorno (in linea generale).

Nelle comunicazioni trimestrali ci sono obblighi di allegare qualche documentazione specifica?

Nessun obbligo: è facoltativo allegare o meno documentazione, a discrezione dell’ente gestore.

Se per un trimestre non abbiamo avuto ospiti, dobbiamo comunque presentare la Comunicazione Trimestrale? Se sì, come la inserisco?

Sì, la comunicazione trimestrale va sempre presentate trimestralmente anche in assenza di ospiti. Per inserirla su GECOS e validarla basta andare su «GESTIONE COMUNICAZIONI TRIMESTRALI»; il sistema genera una comunicazione vuota che potrà essere validata dopo averla selezionata e verrà presentata la comunicazione trimestrale a «0».

Se per un anno non ho avuto ospiti devo comunque presentare la dichiarazione annuale?

Sì, va sempre presentata la dichiarazione annuale per le strutture in funzione.

Cosa si intende con la frase «il contributo di soggiorno è applicato fino a un massimo di 10 pernottamenti complessivi nell’anno solare»? Inoltre, se un ospite studente o lavoratore ha già pagato 10 notti in una struttura ricettiva e cambia struttura portando la ricevuta, è tenuto a pagare di nuovo oppure no?

L’espressione «complessivi nell’anno solare» è da intendersi per sistemazione nella stessa struttura ricettiva dal 01 gennaio al 31 dicembre; pertanto, chiunque abbia pagato 10 notti in una struttura ricettiva e decide di cambiare struttura dovrà ripagare le 10 notti. C’è da specificare che in questo caso si fa riferimento alle sole categoria di lavoratori e studenti.

Cosa si intende con l’espressione «contrattualmente prefissati»?

Il contrattualmente prefissato fa riferimento a un contratto sottoscritto fra il soggetto passivo (ospite) e la struttura ricettiva (gestore). Nel contratto deve essere indicato necessariamente il soggetto ospitato, la durata del soggiorno ed eventuali discontinuità di soggiorno. Il requisito della contrattualizzazione del pernotto non si ritiene soddisfatto se il contratto ha per oggetto una generica prenotazione di stanze o posti letto.

Nelle esenzioni si parla di «accompagnatori turistici»: cosa si intende? Sono compresi anche i referenti/capo gruppi, come ad esempio il sacerdote, i professori, un referente?

L’accompagnatore turistico è un figura professionale del turismo in Italia ed è chi «per professione, accoglie e accompagna persone singole o gruppi di persone durante il viaggio assicurando assistenza prevalentemente per lo svolgimento di pratiche burocratiche, amministrative e logistiche, come l’ospitalità». L’accompagnatore turistico è in possesso di una abilitazione (patentino). Per questo motivo non sono compresi referenti o capigruppo, come ad esempio sacerdoti, professori, a meno che non abbiano il titolo di accompagnatore turistico e mostrino il relativo «patentino».