SSN per i cittadini extra-UE e UE

Servizio Sanitario Nazionale per i religiosi stranieri in Italia


Chiarimenti sulla quota da versare per l’anno 2025 e sulle modalità di iscrizione

Carissimi, come sapete, la Legge 213/2023 (Legge finanziaria 2024) aveva modificato il testo del D.lgs. 286/1998, aumentando considerevolmente la quota per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (d’ora in poi solo SSN) per tutti i cittadini provenienti da paesi extra Unione Europea non in possesso dei requisiti per ottenere l’iscrizione obbligatoria e, quindi, gratuita. La modifica portava il contributo da € 386,00 ad € 2.000,00. Grazie all​e richieste e audizioni di autorevoli rappresentanti della Chiesa​,​ lo Stato Italiano ha accolto favorevolmente le osservazioni e ha emanato il D.L. 39/2024 (art. 9, comma 7), convertito in Legge 67/2024, che, come noto, ha ridotto il contributo per i cittadini stranieri di provenienza extra presenti in Italia per motivi religiosiad € 700,00 in ragione dell’anno giubilare in corso.
Orbene, tale misura migliorativa, ad oggi pienamente efficace​, è entrata in vigore alla data del 31 marzo 2024 e, stando alle interpretazioni che ne danno anche le Aziende Sanitarie, è applicabile a tutti coloro i quali hanno presentato richiesta di iscrizione volontaria al SSN dopo tale data. Chi avesse versato la somma di € 2.000,00, nel caso avesse chiesto l’iscrizione prima del 31 marzo 2024, purtroppo, ​n​on potrà vedersi restituire la differenza tra quanto versato ed il contributo statuito nella misura prevista dal DL 39/2024 proprio perché la norma non è retroattiva.
Per completezza, è corretto dire che, ad oggi, non è possibile sapere se il contributo per l’iscrizione volontaria al SSN per i cittadini stranieri provenienti da Paesi extra UE e presenti in Italia per motivi religiosi, così come definito dal DL 39/2024, resterà in vigore solo per l’anno giubilare o verrà lasciato invariato anche per gli anni a venire.

Sulla questione, poi, al fine di fugare dubbi e la molta confusione generata dalle più disparate condotte degli Uffici delle Aziende sanitarie, è bene puntualizzare che vi sono molte categorie di cittadini stranieri residenti in Italia per motivi religiosi che hanno diritto all’iscrizione gratuita al SSN (meglio iscrizione obbligatoria). Ad esempio, è il caso dei cittadini provenienti da Paesi membri dell’Unione Europea che, residenti in Italia da oltre 5 anni, sono in possesso dell’attestazione di residenza permanente rilasciata dal Comune di residenza. La posizione di questi ultimi, ai fini che ci interessano, infatti, è disciplinata dalle norme dettate dal D.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 – Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri -. Le religiose e i religiosi originari di Paesi membri dell’UE, presenti in Italia da più di 5 anni e dotati dell’attestazione poc’anzi richiamata, quindi, hanno il diritto/dovere dell’iscrizione obbligatoria al SSN e nulla devono pagare per ottenerla.

Vi sono, poi, i cittadini provenienti dall’Unione Europea che non hanno il requisito della residenza permanente in Italia ma che vi risiedono da oltre tre mesi. Per questi, il diritto all’iscrizione obbligatoria gratuita, quindi, è ottenibile, laddove, dotati di copertura sanitaria nel proprio paese di origine, sono in grado di produrre presso gli sportelli delle Aziende sanitarie i modelli indicati come modello S1.
Laddove i cittadini stranieri originari di paesi membri dell’Unione Europea si trovassero in Italia per periodi inferiori ai tre mesi e, quindi, per soggiorni di breve durata e non per stabilirvisi per lunghi periodi, allora, a questi cittadini, laddove in possesso della cosiddetta “TEAM – Tessera Europea di Assicurazione Malattia”, lo Stato italiano garantisce lo stesso tipo di assistenza sanitaria garantita ai cittadini italiani, quindi, assistenza sanitaria gratuita, salvo pagamento del ticket ove previsto. La TEAM va richiesta, prima dell’arrivo in Italia, alle autorità competenti del proprio Paese di origine. In taluni casi essa viene rilasciata contemporaneamente alla tessera sanitaria, in altri, invece, la TEAM dovrà essere richiesta appositamente dall’interessato.

Il Ministero della Salute (nella nota allegata) chiarisce che: «Secondo quanto innovato dalle recenti disposizioni per iscriversi occorre pagare il contributo esclusivamente tramite modello F24». Per quanto riguarda i codici tributo di ciascuna Regione sono reperibili sul sito della Agenzia dell’Entrate al seguente link.

News CNEC del 21 gennaio 2025
a cura dell’avv. Domenico Donato,
Membro del Gruppo Giuridico CNEC