Di seguito pubblichiamo i nuovi minimi tabellari previsti per il personale colf per l’anno 2025.


nota a cura della dott.ssa Gemma Fiorilli, membro della Consulta Nazionale CNEC,
pubblicata in data 31 gennaio 2025
Tabella contributi colf e badanti 2025
Tabella dei contributi INPS 2025 per colf, badanti, babysitter. Sono indicati gli importi del contributo orario per l’anno 2025 per i contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato senza contributo addizionale (contratto tempo indeterminato o determinato solo per sostituzione collaboratori assenti).
Tabella con i contributi INPS 2025 per colf e badanti dovuti dai datori di lavoro domestico per i contratti a tempo determinato, quindi con contributo addizionale (contratto tempo determinato tranne nel caso di sostituzione collaboratori assenti).
I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:
In caso di cessazione del rapporto, i contributi devono essere pagati entro i dieci giorni successivi alla cessazione (e non alla normale scadenza prevista). I contributi, versati dal datore di lavoro, sono calcolati in base:
– alla retribuzione effettiva oraria;
– alla tredicesima mensilità calcolata in misura oraria;
– al valore convenzionale, anch’esso ripartito in misura oraria, del vitto e dell’alloggio.
I contributi si versano per tutti i giorni comunque retribuiti, per tutte le ore effettivamente lavorate nel corso del trimestre e per quelle relative a periodi di assenza comunque retribuita. Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con lo scopo di finanziare la Naspi e cioè l’indennità di disoccupazione. Quindi, il calcolo dei contributi dipende anche dal tipo di contratto stipulato. C’è da precisare, però, che in caso di lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti, tale contributo addizionale non è previsto.