SSN ai cittadini dei Paesi UE ed Extra-UE in Italia – Faq

FAQ a cura dell’avv. Domenico Donato,
in condivisione con tutto il Gruppo Giuridico CNEC
(avv. Elena Camalori, avv. Domenico Cozzolino, avv. Massimo Galdi, avv. Maria Cristina Giustacchini,
avv. Masssimo Merlini, avv. Michele Miraglia, avv. Andrea Montanari, avv. Armando Montemarano,
avv. Lorenzo Nano, avv. Annalisa Parenti, avv. Alessandro Piccioli, avv. Antonio Quarta)
pubblicate in data 2 febbraio 2024

Per usufruire del SSN qual è la differenza tra residenti extra UE e residenti nella UE?

I cittadini provenienti da Paesi Extra UE con permesso di soggiorno legato a motivi di lavoro o di cure etc. (casi di cui all’art. 34 comma 1, del D.Lgs. 286/1998) sono iscritti obbligatoriamente e quindi gratuitamente all’SSN. Se il permesso di soggiorno è legato ad altri motivi, quali motivi religiosi, si può optare per l’iscrizione volontaria al SSN, oppure di euro 700,00 per i permessi rilasciati per motivi di studio. Se lo straniero, invece, proviene da un Paese dell’Unione Europea, generalmente, e dopo aver adempiuto alle formalità del caso, ha diritto a ricevere le stesse cure garantite ai cittadini italiani a spese del proprio Paese di provenienza. Se anche il cittadino di Paesi UE risiede in Italia per motivi di lavoro, allora, ha diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita all’SSN.

È stato detto che il SSN è obbligatorio per tutti i cittadini, compreso le religiose/i. Dalla lettura della norma in vigore già dal 1998, non si impone l'obbligo, ma consente di aderire "volontariamente", dando quindi la possibilità di aderire al SS. Ovvero è obbligatorio o volontario?

Il D.Lgs. 286/1998 pone, espressamente, l’obbligo del cittadino straniero, regolarmente soggiornante in Italia, di avere una copertura sanitaria. Questo obbligo può essere soddisfatto in tre modi:
1) se vi sono i requisiti (permessi legati a motivi di lavoro e/o comunque previsti dall’art. 34 comma 1 del D.Lgs. 286) si ha diritto ad avere l’iscrizione obbligatoria al SSN che è gratuita;
2) Se il permesso è legato a ragioni diverse dai casi previsti dall’art. 34, comma 1) del Dlgs. 286, ad esempio per motivi religiosi), l’iscrizione al SSN può essere fatta su base volontaria e prevede il pagamento del contributo di euro 700,00 per persona;
3) Diversamente dai primi due casi, almeno è richiesta una copertura sanitaria attraverso l’accensione di una polizza assicurativa privata.
Quindi, in generale, è obbligatorio procedere con una delle tre ipotesi elencate.

Ci sono alcuni Paesi con accordi particolari con l’Italia che prevedano delle agevolazioni a riguardo della nostra problematica?

Agevolazioni no. Vi sono alcuni Paesi non facenti parte dell’Unione Europea che hanno stipulato con l’Italia degli accordi per l’assistenza sanitaria reciproca per i loro cittadini residenti in Italia. Questo significa che i cittadini di questi Paesi ricevono in Italia le stesse prestazioni sanitarie che riceverebbero nei loro Paesi di origine la cui ampiezza va controllata caso per caso.

Riguardo alle modifiche sull'Assistenza sanitaria obbligatoria religiosi provenienti da Paesi extra UE, vorrei sapere se resterà in vigore la Convenzione di sicurezza sociale con gli Stati in Convenzione extra CEE (EE): Australia • Argentina • Bosnia-Erzegovina • Brasile • Capoverde • Croazia • Macedonia • Principato di Monaco • Repubblica di San Marino • Serbia- Montenegro • Tunisia • Vaticano?

Trattasi di accordi bilaterali per la così detta assistenza sanitaria reciproca. Tali accordi restano in vigore e non hanno subito modifiche dopo l’entrata in vigore della Legge 213/2023 che, come noto, ha aumentato il contributo per l’iscrizione volontaria al SSN a euro 2.000,00.

Ma se non si aderisce al SSN volontario, cosa succede per le religiose extracomunitarie che si recano al pronto soccorso? Potrebbe esserci qualche problema se poi dovesse seguire un ricovero? Dal secondo giorno in ospedale le prestazioni si pagano?

Come detto, in Italia, gli interventi di emergenza-urgenza sono garantiti a tutti, persino, alle persone senza permesso di soggiorno regolare. Nel caso dei religiosi, quindi, è immaginabile che la prestazione sarà erogata ma, poi, verrà richiesto il pagamento per il tipo di prestazione ricevuta.
Se non si è iscritti all’SSN, o perché lo si è fatto volontariamente e a pagamento all’inizio di ogni anno. o perché si ha diritto ad avere l’iscrizione perché si rientra tra i casi di cui all’art. 34 D.Lgs. 286 (motivi di lavoro, etc.), le cure vengono prestate ma verrà presentato il conto delle stesse.

Se una persona ha avviato la pratica per la cittadinanza, può usufruire del servizio sanitario gratuito?

L’art. 34 comma 1 lett. B), espressamente, lega l’iscrizione obbligatoria e, quindi, gratuita all’SSN, all’acquisto della cittadinanza e non all’avvio della pratica semplicemente.

Per le sorelle che hanno ottenuto il permesso di soggiorno come soggiornate di lungo periodo UE rimane gratuito?

Per i possessori di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, famiglia, attesa occupazione, asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria e, quindi, gratuita.

La copertura sanitaria privata viene riconosciuta dopo la richiesta di permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno consente al cittadino straniero proveniente da Paesi Extra UE di soggiornare regolarmente in Italia. La possibilità di stipulare una copertura sanitaria assicurativa privata, chiaramente, è legata al soggiorno legale in Italia, quindi, pur non essendo le due cose intrinsecamente legate, è difficile che si possa stipulare un contratto assicurativo in Italia se non si è dotati prima di regolare permesso di soggiorno.

Senza tessera sanitaria o polizza assicurativa non viene accettata la pratica di rinnovo del permesso di soggiorno?

La pratica del permesso di soggiorno è indipendente dall’iscrizione al SSN e al rilascio della tessera sanitaria. È sufficiente avere un tesserino con codice fiscale.

Cosa succede per chi riceve il sostentamento del clero?

Per il religioso che riceve il sussidio dall’Istituto per il sostentamento del clero su cui vi è imposizione fiscale, allora, se straniero regolarmente soggiornante in Italia, ha diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN proprio perché è titolare di un reddito che viene tassato dallo Stato Italiano.

Chi viene in Italia esclusivamente per un corso di formazione di 3-6 mesi è obbligato all'iscrizione al SSN?

L’obbligo di copertura sanitaria è contemplato per tutti gli stranieri  regolarmente soggiornanti in Italia per periodi superiori a mesi tre.

Anche per l’iscrizione al SSN dei cittadini europei è previsto il pagamento?

Il cittadino proveniente da un Paese UE (Unione Europea), oppure SEE (Spazio Economico Europeo), deve aderire all’iscrizione volontaria al SSN solo se sprovvisto di copertura sanitaria nel proprio paese di origine.

Cosa deve fare un cittadino proveniente da un Paese UE o SEE, in possesso di copertura sanitaria nel proprio paese di provenienza, che rimane in Italia per un periodo inferiore a tre mesi?

Se il cittadino europeo si trova in Italia per un periodo inferiori a tre mesi di soggiorno ha diritto all’assistenza al pari dei cittadini italiani se in possesso della c.d. TEAM (Tessera Europea per l’assistenza medica) che deve essere rilasciata dalle autorità competenti del Paese di residenza UE o SEE. Con questa tessera può andare presso le ns strutture a farsi assistere gratuitamente, salvo pagamento del ticket ove previsto, perché godrà dell’assistenza diretta del suo Paese di residenza che pagherà direttamente al ns SSN le prestazioni erogate. Ad esempio, noi italiani, sul retro della ns tessera sanitaria abbiamo stampato il TEAM direttamente che ci viene rilasciato quando ci danno la tessera sanitaria valida in Italia.

Cosa deve fare un cittadino proveniente da un Paese UE o SEE, in possesso di copertura sanitaria nel proprio paese di provenienza, che rimane in Italia per periodi superiori a tre mesi?

Se il cittadino europeo si trova in Italia per periodi superiori a tre mesi, allora, prima di spostare la propria residenza in Italia, dovrebbe farsi rilasciare dall’originario Paese di provenienza il modello S1, ossia quel modello che, prodotto presso gli sportelli delle nostre ASL, gli darà diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN. Questa procedura è importante perché consente anche ai cittadini UE residenti in Italia per ragioni diverse da quelle di lavoro di ottenere l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN. Il modello S1 si può richiedere anche dopo il trasferimento della residenza in Italia ma è chiaro che vi sarà un ritardo maggiore per la sua presentazione e, quindi, per il godimento del diritto di copertura sanitaria gratuita.

Cosa deve fare un cittadino proveniente da un Paese UE o SEE, in possesso di copertura sanitaria nel proprio paese di provenienza, che è in Italia con permessi di lunga durata (superiori a 5 anni)?

Per i cittadini UE che si trovano in Italia con permesso di lunga durata (residenza nel ns Paese da più di 5 anni) o che si trovino nelle condizioni indicate dall’art. 34 del TUI (D.Lgs. 296/1998) e, quindi, sono lavoratori, subordinati e/o autonomi etc., anche per loro vi è il diritto di iscrizione obbligatoria e gratuita come per gli stranieri extra UE in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

I cittadini UE o SEE privi di copertura sanitaria nel proprio paese devono pagare il contributo previsto?

I cittadini UE o SEE privi di copertura nel loro Paese di residenza, o si dotano di una polizza assicurativa sanitaria oppure si iscrivono volontariamente al SSN pagando il contributo di € 700,00.

Ci può dire per favore brevemente che cos’è il modulo S1?

È un formulario comunitario che consiste nella certificazione del Paese di provenienza che attesta il diritto alle prestazioni sanitarie. Il cittadino proveniente da Paese dell’UE che lo abbia ottenuto nel suo paese di provenienza, in Italia, ha diritto all’iscrizione obbligatoria e, quindi, gratuita al SSN e così potrà godere dell’assistenza al pari dei cittadini italiani.

Sono cittadina della UE ma non ho il modello S1: cosa devo fare?

Richiederlo al Paese di provenienza e, una volta ottenuto, presentarlo in Italia all’ASL competente.

Nel nostro monastero incontriamo il problema di iscrizione al SSN per le sorelle francesi che stanno in Italia da meno di 5 anni. Non hanno più appartenenza in Francia, e non trovano un accoglienza in Italia. Cosa fare?

È un caso che va approfondito e si dovrebbero esaminare i documenti delle religiose. Se non godono di copertura nel proprio Paese di origine non credo potranno ottenere il modello s1 da presentare in Italia. Tuttavia, come cittadine UE stabilmente residenti in Italia, potrebbero valutare la richiesta di un permesso di soggiorno permanente che darebbe loro diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN.

Una religiosa extracomunitaria con SSN in corso, cosa succede se si reca in un paese comunitario?

Temo che non godrebbe della copertura sanitaria che riceve in Italia perché non è cittadina italiana.

Provengo dalla Romania e presente sul territorio da 30 anni ho acquisito l'assistenza sanitaria gratuita presentando la carta di soggiorno. È ancora valida?

Dal 1 gennaio 2007 la Romania appartiene all’Unione Europea e, quindi, al pari degli altri cittadini dell’Unione, rispettate determinate procedura amministrative, come la presentazione del Modulo S1, il cittadino rumeno che vive in Italia ha diritto all’assistenza sanitaria gratuita e all’iscrizione obbligatoria al SSN.

Cittadina slovacca, residente in Italia per motivi religiosi, deve chiedere modello S1 alla Slovacchia per avere iscrizione SSN gratuita?

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Io sono spagnola e mi fanno pagare la stessa quota delle mie sorelle messicane e filippine. È corretto?

NO, perché provenendo da un paese dell’Unione Europea, rispettate determinate procedura quali la presentazione della certificazione su modello s1 rilasciato dal paese di origine, avrebbe diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN.

Per i religiosi provenienti dell'Albania e dalla Croazia c’è qualche accordo di reciprocità?

Sì, sono paesi legati all’Italia da Accordi bilaterali per l’assistenza sanitaria reciproca.

I cittadini slovacchi che hanno il permesso di soggiorno permanente sono esenti dal pagamento del SSN?

La Slovacchia appartiene all’Unione Europea, per cui i cittadini slovacchi titolari di permesso di soggiorno permanente hanno diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN.