Dichiarazione IMU-ENC (anno 2023)

FAQ elaborata in data 17/06/2024
dai fiscalisti dott.ssa Laura Torella e dott. Federico Rossi
in condivisione con il Gruppo Fiscale CNEC
(dott. Gianluigi Bertolli, dott. Roberto Ciaccio, dott. Lorenzo Ferreri,
dott. Antonio Fiorilli, dott. Renzo Gangai, dott.ssa Marta Morbidelli,
dott. Francesco Nania, dott. Filippo Vannoni)

In presenza di immobili esenti da IMU la dichiarazione per l'esenzione va ripetuta ogni anno o fatta una prima volta avrà effetto anche per gli anni successivi a meno che si verifichino ulteriori cambiamenti sui dati dichiarati?

In precedenza, il legislatore, con l’articolo 6 del DM 200/2012, in vigore dall’08/12/2012, aveva così stabilito: «Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l’IMU, anche a seguito dell’applicazione del comma 2 dell’articolo 91-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l’esenzione dall’IMU si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni».
La Finanziaria del 2020 interviene su tale aspetto con l’art. 1, comma 770, Legge n. 160/2019, che disciplina la presentazione della dichiarazione IMU da parte degli enti non commerciali, prevedendo: «Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI, entro il 30 dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno…»
Gli enti non commerciali, fra i quali come noto vengono ricompresi ex lege tutti gli enti religiosi, devono presentare la dichiarazione IMU annualmente per gli immobili esenti, anche in assenza di modifiche di contenuto. Questa peculiare disposizione normativa pare essere stata introdotta per garantire un controllo più preciso sugli immobili posseduti dagli enti non commerciali, verificando la corretta applicazione delle casistiche di esenzioni, e l’effettivo utilizzo degli immobili per finalità istituzionali. In sostanza: la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata ogni anno, anche in assenza di variazioni.

Anno 2023 (Dichiarazione IMU ENC entro 30/06/2024)
Con Decreto 24 aprile 2024, il MEF ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da applicarsi per l’anno 2023. Il nuovo modello:

  1. è l’unico che deve essere utilizzato dagli ENC, per tutti gli immobili posseduti, compresi quelli che non rientrano in nessuna delle fattispecie di esenzione:
  • QUADRO A
  • TOTALMENTE ESENTI – esenzioni “diverse” dall’art. 7 lett. i) D.Lgs. 504/92
  • TOTALMENTE IMPONIBILI – attività “diverse” dall’art. 7 lett. i) D.Lgs. 504/92 – attività “di cui” all’art. 7 lett. i) D.Lgs. 504/92 ma svolte con modalità commerciali
  • QUADRO B
  • TOTALMENTE ESENTI – esenzioni “di cui” all’art. 7 lett. i) D.Lgs. 504/92 con modalità NON commerciali
  • PARZIALMENTE IMPONIBILI – proporzionalità (art. 91-bis co. 3 DL n. 1/2012)
  1. deve essere presentato dagli ENC ogni anno, anche in assenza di variazioni.

Tale modello si è reso necessario al fine di aggiornare il precedente, di cui al Decreto MEF 4 maggio 2023 e recepisce le modifiche normative intervenute lo scorso anno, tra cui la norma di interpretazione autentica prevista dall’art. 1, comma 71, Legge n. 213/2023, ossia le ipotesi in cui:

  • l’immobile beneficia dell’agevolazione prevista nel Quadro B: anche se concesso in comodato;
  • oppure quando l’attività meritevole non sia esercitata ma non viene meno il vincolo di strumentalità con l’immobile.