art. 26 legge 222/85 – Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che presti continuativamente opera in attività commerciali svolte dall’ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e oneri relativi alla prestazione d’opera, a eccezione di quelli previdenziali, un importo pari all’ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Con decreto del Ministro delle Finanze è determinata la documentazione necessaria per il riconoscimento di tali deduzioni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme.
nota a cura del dr. Federico Rossi, consulente fiscale CNEC,
pubblicata in data 19 gennaio 2024
RILEVAZIONE DIRETTAMENTE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI
ANNO DI IMPOSTA 2023 (Redditi ENC 2024)
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD
Minimale di retribuzione giornaliera:
Euro 567,94 al mese x 13 = Euro 7.383,22
In sostanza, il valore da assumere al fine dell’esatto computo della DETRAZIONE RELIGIOSI è il seguente:
- Euro 7.383,22 → laddove il lavoro del religioso è svolto per l’intero anno.
-
Euro 615,27 → laddove si debba considerare l’importo mensile (comprensivo del rateo di tredicesima) da moltiplicare per i mesi di occupazione (ad esempio: lavoro del religioso per n. 3 mesi, detrazione pari a 615,27 x 3 = 1.845,81).
Circ. INPS n. 11 dell’ 01-02-2023
Circ. INPS n. 1 del 02-01-2024