Denominazione ramo ETS dell’ente ecclesiastico

Il ramo ETS eventualmente costituito da un ente religioso civilmente riconosciuto non può assumere una denominazione differente da quella propria dell’ente all’interno del quale viene costituito

News a cura del dott. Antonio Fiorilli, 
Commercialista e Membro del Gruppo Fiscale CNEC

Con la nota in allegato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito, in linea con la normativa di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, che il ramo ETS eventualmente costituito da un ente religioso civilmente riconosciuto non può assumere una denominazione differente da quella propria dell’ente all’interno del quale viene costituito, né può utilizzare l’acronimo ETS, neppure in fase di registrazione al RUNTS. Va ricordato che lo stesso ente è identificato e registrato nel RUNTS tramite il codice fiscale assegnato dall’Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, il Ministero ha chiarito che:

– non si può introdurre, nell’istanza di iscrizione al RUNTS, una denominazione specifica del ramo di attività di interesse generale, accompagnata dall’acronimo ETS, perché tale denominazione del ramo verrebbe associata a un codice fiscale assegnato all’ente nel suo complesso di attività ETS e non ETS. Si genererebbe quindi una discrasia tra la denominazione specifica registrata presso il RUNTS e il codice fiscale associato alla denominazione registrata presso l’Agenzia delle Entrate e il Registro delle persone giuridiche;

– anche nel caso in cui nell’istanza di iscrizione al RUNTS venisse indicata la denominazione effettiva dell’ente ecclesiastico, va negata la possibilità di adottare una denominazione specifica per le operazioni del “ramo” ETS come clausola facoltativa da inserire nel regolamento, anche se tale soluzione fosse funzionale a tenere distinte le operazioni effettuate dal “ramo” rispetto alle operazioni estranee al ramo stesso (religione o culto ovvero le attività che non rientrano nel regime ETS). Tale previsione potrebbe generare effetti involontariamente ingannevoli nei terzi per il fatto che si adotterebbero denominazioni multiple: una effettiva risultante dall’iscrizione del soggetto al RUNTS, l’altra convenzionalmente adottata per le operazioni effettuate con i terzi. Si darebbe in questo modo l’apparenza che si stia operando mediante un soggetto giuridico diverso dall’ente titolare del ramo.

La non modificabilità della denominazione per le operazioni riguardanti il ramo ETS garantisce chiarezza e trasparenza nei rapporti con i terzi, evitando indicazioni fuorvianti in merito alla titolarità e alla responsabilità per le operazioni compiute dal soggetto esercente le attività di interesse generale, segnatamente per quanto attiene le limitazioni di responsabilità collegate alla costituzione di un patrimonio destinato. Ne consegue che l’interrogazione telematica del RUNTS tramite codice fiscale di un ente che dichiara di essere iscritto al RUNTS fornirà come risultato l’esatta denominazione già registrata presso il Registro delle Persone Giuridiche. Allo stesso modo, anche l’interrogazione tramite la denominazione di tale ente darà esito positivo, fornendo come risultato il relativo codice fiscale già assegnato dall’Agenzia delle Entrate. In entrambi i casi, i terzi avranno contezza che l’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ha istituito un ramo di attività ETS ed è regolarmente iscritto al RUNTS, con riferimento a specifiche attività di interesse generale di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 117/2017. Per conoscere dette attività occorrerà procedere con la consultazione telematica del regolamento depositato presso lo stesso RUNTS.