Compensazione crediti in F24 – Regole a regime

COMPENSAZIONE CREDITI IN F24 – REGOLE A REGIME:
LIMITI E VISTO DI CONFORMITÀ
I CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

News del 24 luglio 2024 a cura del dott. Federico Rossi,
Membro della Consulta Nazionale CNEC

A chiusura del tema “compensazione crediti in F24”, con il presente articolo andiamo ad analizzare le regole a regime con riferimento a:
limiti e visto di conformità;
i controlli dell’Agenzia delle Entrate.

LIMITI ALL’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24 DI CREDITI TRIBUTARI & VISTO DI CONFORMITÀ
I crediti che emergono dalle dichiarazioni fiscali annuali possono essere utilizzati in compensazione nel mod. F24 per il versamento di altre imposte, premi e contributi, nel limite generale di compensazione di 2 milioni di euro stabilito per tutte le imposte (IRES, IRAP, …).

L’utilizzo del credito fino a 5.000 euro è possibile dall’ 01/01 dell’anno successivo a quello di riferimento del credito fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Dunque:
– il credito relativo al 2023 può essere utilizzato dall’ 01/01/2024 al 31/10/2025
– il credito relativo al 2024 può essere utilizzato dall’ 01/01/2025 al 31/10/2026
In pratica, al momento della redazione della dichiarazione relativa al 2023, l’indicazione nella dichiarazione del credito dell’anno precedente utilizzato in F24 comporta che da tale data inizia ad essere utilizzato l’eventuale credito “rigenerato” ossia quello avente quale periodo di riferimento “2023”.

L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 di crediti IRES, IRAP, … e per imposte sostitutive, per importi superiori a 5.000 euro annui richiede l’apposizione del visto di conformità alla relativa dichiarazione.
Il limite di 5.000 euro è innalzato, in base al Provvedimento Agenzia Entrate 22/04/2024:
– a 20.000 euro se il punteggio ISA è almeno pari a 8 per l’anno relativo alla dichiarazione ovvero 8,5 considerando la media dei punteggi per l’anno della dichiarazione e quello precedente;
– a 50.000 euro se il punteggio ISA è almeno pari a 9 per l’anno relativo alla dichiarazione ovvero 9 considerando la media dei punteggi per l’anno della dichiarazione e quello precedente.
Il limite di 5.000/20.000/50.000 euro si applica all’ammontare utilizzato in compensazione, a prescindere dall’ammontare del credito risultante dalla dichiarazione.

ATTENZIONE – In presenza di compensazione di crediti tributari di importo superiore a 5.000 euro è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione à il credito di importo superiore a 5.000 euro può essere utilizzato in F24 dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Redditi / IRAP.

F24 CON COMPENSAZIONI – I CONTROLLI
L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 contenente compensazioni che presenta profili di rischio.
Se il controllo evidenzia la correttezza dell’utilizzazione o se sono decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello, la delega è eseguita per cui le compensazioni e i versamenti si considerano effettuati alla data della loro effettuazione. In caso contrario non vengono contabilizzati i versamenti e le compensazioni e si considerano non effettuate.  Se i crediti sono, in tutto o in parte, non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al contribuente applicando la sanzione prevista dall’art. 15, comma 2-ter, del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, cioè nella misura del 5% dell’importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro, per ciascuna delega non eseguita. Entro il 30° giorno successivo, il contribuente può fornire i chiarimenti su eventuali elementi non considerati o valutati in maniera errata.  Inoltre, per evitare l’iscrizione a ruolo, entro tale termine, egli può eseguire il pagamento di quanto preteso; in caso contrario, la cartella di pagamento viene notificata entro il termine del 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24 (art. 37, comma 49-quater, del D.L. 4.7.2006, n. 223).