- OBBLIGO UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI AGENZIA ENTRATE PER COMPENSAZIONE CREDITI
- TERMINI DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CREDITI INPS E INAIL
COSA CAMBIA PER LA COMPENSAZIONE CREDITI IN F24 DEGLI ENTI RELIGIOSI
A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2024
D.L. n. 223/2006 – D.L. n. 78/2010 – L. n. 213/2023 – DL n. 39/2024
Agenzia Entrate Circ. n. 16/E del 28.06.2024
News del 16 luglio 2024 a cura del dott. Federico Rossi,
Membro della Consulta Nazionale CNEC
Diversi sono stati, nell’ultimo periodo, gli interventi normativi in tema di “compensazione crediti in F24”: la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ad inizio anno, il D.L. n. 39/2024 convertito in legge a fine maggio 2024 e infine la Circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata lo scorso 28/06/2024. La quasi totalità delle novità è entrata in vigore il 1° luglio 2024. Le nuove regole possono essere così suddivise:
- obbligo di utilizzo dei servizi telematici di Agenzia Entrate per la compensazione dei crediti
- termini di utilizzo in compensazione dei crediti Inps e Inail
- divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a 100.000 euro
Con il presente articolo andiamo ad analizzare nel dettaglio le prime due nuove regole e le relative decorrenze, alla luce delle indicazioni e dei chiarimenti finora forniti, di particolare interesse per gli Enti Religiosi. La terza novità (divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a 100.000 euro) verrà analizzata in un articolo successivo.