Case per ferie e IMU

FAQ elaborata in data 28/07/2024 dal dott. Gianluigi Bertolli
in condivisione con il Gruppo Fiscale CNEC
(dott. Gianluigi Bertolli, dott. Roberto Ciaccio, dott. Lorenzo Ferreri,
dott. Antonio Fiorilli, dott. Renzo Gangai, dott.ssa Marta Morbidelli,
dott. Francesco Nania, dott. Filippo Vannoni)

La casa per ferie è sempre tenuta al pagamento dell’IMU?

Il tema dell’esenzione da IMU per le strutture ricettive complementari è assai spinoso e non generalizzabile, se non nella definizione dei requisiti generali e di settore contemplati agli artt. 3 e 4 del Regolamento n. 200 del 2012, cui si rimanda per una compiuta analisi, e alle indicazioni fornite dalle istruzioni ministeriali alla dichiarazione IMU degli ENC.
In generale si può affermare che, ad esclusione delle strutture ricettive rivolte esclusivamente a religiosi per espletare gli esercizi spirituali – definite dalle istruzioni “species del tutto autonoma e irripetibile”- le altre strutture ricettive gestite da enti non commerciali devono rispettare condizioni che normalmente non sono soddisfatte. In particolare, le istruzioni prevedono parametri stringenti come, accessibilità rivolta a specifiche categorie sociali, discontinuità nell’apertura, corrispettivi di natura simbolica e sganciati dal costo del servizio e comunque il cui ammontare sia inferiore al 50% dei corrispettivi medi praticati per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale; tutte condizioni che molto difficilmente sono  compresenti e/o dimostrabili.
Pur ammettendo che esistano casi in cui si possa dimostrare il possesso dei detti requisiti, non può essere ignorato l’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato intrapreso dalla Suprema Corte secondo il quale, in presenza di corrispettivo per l’attività prestata (scolastica, ricettive, sanitaria, ecc.) l’attività viene considerata svolta con modalità commerciale, venendo così meno il requisito fondamenta previsto all’art, 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs.504/1992 per poter usufruire dell’esenzione.
Valga per tutte la recente Ordinanza della Corte di Cassazione del 29/11/2022 n. 35123, la quale, disconoscendo persino la portata delle istruzioni ministeriali, è tornata ad affermare il noto principio sancito dalla sentenza della Commissione UE secondo il quale il corrispettivo deve essere “simbolico” e quindi non può essere parametrato al costo del servizio prestato.
In conclusione, pur non potendo escludersi a priori casi in cui sia applicabile l’esenzione IMU alle attività ricettive, si può considerare che generalmente le attività ricettive non possiedono i requisiti, come sopra tratteggiati, per usufruire dell’esenzione.

Riferimenti normativi: Istruzioni ministeriali alla dichiarazione IMU ENC.

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