FAQ a cura del dott. Massimo Scarpetta,
esperto di organizzazione e amministrativo & membro della Consulta Nazionale CNEC
Riguardo la trasmissione dati con alloggiati web alla Questura, quali sono gli obblighi per i gestori delle strutture ricettive?
I gestori delle strutture ricettive possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti. Sono obbligati a inviare i dati delle persone alloggiate entro 24 ore dall’arrivo dell’ospite se permane per più di 24 ore, entro 6 ore per soggiorni inferiori alle 24 ore.
Per ospiti che permangono più di 30 giorni (es. studenti, lavoratori o altri), dopo la prima trasmissione all’arrivo si rendono necessari altri adempimenti?
Sì, ogni 30 giorni va nuovamente trasmessa la schedina alloggiati.
Sono possibili altri metodi di trasmissione dei dati degli ospiti?
No. L’unico mezzo di trasmissione alle Questure dei dati relativi agli alloggiati è alloggiati web (D.M. 7 gennaio 2013). L’obbligo è assolto mediante l’utilizzo del Portale Alloggiati Web della Polizia di Stato.
Quali sono le sanzioni previste in caso di violazioni dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 109 T.U.L.P.S.?
La sanzione prevista per la violazione dell’art. 109 T.U.L.P.S. è indicata nell’art. 17 dello stesso Testo Unico: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00.
Per quanto tempo devono essere conservate le ricevute dell’invio delle schedine?
Le ricevute delle schedine correttamente inviate attraverso il portale Alloggiati Web devono essere conservate per cinque anni.