Aggiornamenti sul Servizio Sanitario Nazionale

FAQ a cura dell’avv. Domenico Donato,
membro del Gruppo Giuridico CNEC,
in condivisione con tutta la Consulta Nazionale
(dott.ssa Laura Torella, dott.ssa Marina Ferretti, dott.ssa Gemma Fiorilli,
dott. Lorenzo Ferreri, dott. Federico Rossi, avv. Massimo Merlini,
avv. Alessandro Piccioli, arch. Giovanni De Pasquale, dott. Silvio Spiridigliozzi)

La quota di € 700,00 è prevista sia per il 2024 che per il 2025?

Con la conversione in legge (L. n. 67/2024) del D.L. n. 39/2024, il testo del comma 7 – art. 9 è stato modificato con: “In considerazione dell’eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, per i titolari…
– Le parole “per l’anno 2025“sono per dire solo che le celebrazioni del Giubileo saranno nell’anno 2025 (quindi l’importo del contributo per l’anno 2024 resta di 700 euro)?
– Oppure le parole “per l’anno 2025” stanno a indicare che l’importo del contributo è di 700 euro solo per l’anno 2025 (e dunque per l’anno in corso 2024 resta l’importo di 2.000 euro)?

Bisogna premettere che non c’è, ad oggi, giurisprudenza o linea guida applicativa ed esplicative dell’art. 9, comma 7, del DL 39/2024 convertito in Legge 67/2024. Quindi, necessariamente, ci si deve rifare ai principi cardine dell’ordinamento ed ai criteri interpretativi delle leggi disciplinati dal codice civile italiano. In primo luogo, rifacendoci al dato letterale della legge, senza necessità di interpretare, è abbastanza chiaro che il 2025 viene indicato solo come anno giubilare in previsione del quale si giustifica la modifica intervenuta, quindi, direi che, chi non ha ancora pagato i 2.000,00 euro sino all’entrata in vigore della modifica, ben potrà pagare 700 euro per l’iscrizione volontaria al SSN. Ciò anche perché la norma – art. 9 del DL 39/2024 – è entrata in vigore con la sua pubblicazione sul GURI e non è stata prevista un’applicazione della stessa solo a far data dal 2025, dunque, è di immediata applicazione.

Dal Decreto si rilevano garanzie o cenni di continuità per il 2026?

Né dal decreto né dalla legge di conversione si può desumere se la riforma introdotta permarrà anche per il 2026 o se vi saranno nuove modificazioni della norma.

Chi prima della data del 30 marzo 2024 (data dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 39 del 29/03/2024) ha pagato la quota di € 2000,00 può chiedere il rimborso di € 1300,00?

Di norma, salvo disposizioni transitorie che, con riferimento al caso di specie non si ravvedono, una norma dispone solo per il futuro e non per il tempo che l’ha preceduta. Quindi, nel caso che ci riguarda, a mio avviso, la disposizione contenuta all’art. 34 del D.Lgs. 286/1998 come modificata dalla Legge 213/2023 (finanziaria 2024), che imponeva il contributo di euro 2000,00 è stata in vigore legittimamente tra l’1 gennaio 2024 e il 31 marzo 2024. Quindi, le aziende del SSN che avessero riscosso tale contributo lo hanno fatto legittimamente e non credo siano tenute a restituire alcunché tenuto conto che la modifica intervenuta nulla dice sul punto e che, come accennato, le leggi, salvo espresse ed eccezionali previsioni, non hanno effetto retroattivo. Chi ha pagato i 2000,00 euro prima della modifica, quindi, non credo che possa chiedere il rimborso di euro 1300. Ciò non toglie che, se fossi il consulente dell’ente che ha versato la somma piena prima della modifica del marzo 2024 un tentativo di recupero della differenza lo farei in ogni caso perché non è detto che alcune ASL non acconsentano, anche se lo ritengo molto difficile.

È possibile pagare la tassa presso gli uffici postali o ci sono altre modalità da seguire?

Premesso che sia comunque opportuno confrontarsi direttamente con la ASL di riferimento, le indicazioni rilevate dal sito dell’Agenzia delle Entrate sono quelle di utilizzare il modello F24. Di seguito il link con le indicazioni per la compilazione.